1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali e non statali, o presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
e) esprime parere obbligatorio alla Commissione permanente, in merito al
4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall'Ordine dei chiropratici di cui all'articolo 15;
e) un membro designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo 15;
f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la CRUI;
g) tre membri designati d'intesa dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.