Art. 19.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).

      1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti

 

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prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 14 e 16. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del comma 5, previo parere obbligatorio della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi al rispettivo Ordine professionale; coloro che conseguono il titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine e albo professionali, ai sensi dell'articolo 15.
      2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.
      3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai princìpi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17, svolge i seguenti compiti:

          a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;

          b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;

          c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

          d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali e non statali, o presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;

          e) esprime parere obbligatorio alla Commissione permanente, in merito al

 

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riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera o).

      4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

          b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

          c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un membro designato dall'Ordine dei chiropratici di cui all'articolo 15;

          e) un membro designato dall'Ordine degli osteopati di cui all'articolo 15;

          f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia designati dal Ministro della salute, sentita la CRUI;

          g) tre membri designati d'intesa dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14.

      5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma  1.
      6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
      7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
      8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

 

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